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Con
il contratto preliminare di compravendita il promittente venditore
si obbliga a stipulare con il promittente acquirente, o con
quel soggetto, privato o ente, che quest'ultimo indicherà,
il contratto definitivo di vendita (mediante atto pubblico
notarile o scrittura privata autenticata).
Su di esso vanno indicati per iscritto:
i dati anagrafrici dei contraenti;
il prezzo di vendita dell'immobile;
la descrizione dell'immobile con i dati catastali;
i tempi e i modi di pagamento;
la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria;
la conformità dell'immobile alle disposizioni di legge e ai
regolamenti urbanistici ed edilizi;
la data entro la quale dovrà essere stipulato il rogito ed
il notaio incaricato a redigerlo.
Questo contratto vi vincolerà in modo pressoché definitivo
all'acquisto e, pertanto, è estremamente consigliabile (ma
non necessario!) che esso venga stipulato con l'assistenza
di un notaio o di un avvocato (ma esperto del settore!).
Diverse possono essere le problematiche che investono questo
particolare momento, per il quale non ci si può improvvisare
esperti della materia.
Per il venditore ci sono alcuni obblighi che deve garantire:
libertà da vincoli, pesi, oneri, trascrizioni pregiudizievoli
ed ipoteche, ed eventualmente impegnarsi a rendere libero
l'immobile da ogni vincolo a sue cure e spese prima del rogito
notarile.
Inoltre deve presentare al momento della stipula alcuni documenti,
quali:
atto di proprietà
scheda identificativa catastale;
regolamento di condominio;
tabella millesimale dell'immobile;
concessioni e licenze amministrative;
domanda o concessione in sanatoria.
Nel caso di comunione di beni da parte del venditore, il compromesso
deve essere sottoscritto anche dal coniuge.
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