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Il
venditore di un immobile paga l'INVIM, avvero l'imposta sull'incremento
di valore degli immobili. Si tratta di un'imposta formalmente
soppresso in quanto sostituita dall'ICI a partire dal 1 gennaio
1993.
Non paga dunque questa imposta chi ha ricevuto o acquistato
un'abitazione dopo questa data, mentre continuerà a pagarla,
fino al 1 gennaio 2003, chi vende un'abitazione che ha ricevuto
o acquistato prima del 1 gennaio 1993.
In base a quanto sopra sarà ininfluente il valore dichiarato
nell'atto notarile.
L'INVIM va pagata al momento dei rogito ed è calcolata sulla
base della differenza di valore tra prezzo d'acquisto e valore
fiscale al 31/12/92 oltre che sulla base del periodo di possesso.
Se l'acquirente ha diritto agli sconti per la prima casa,
l'aliquota INVIM viene ridotta del 50%. Dall'imposta INVIM
è possibile dedurre le spese documentate già sostenute dal
venditore per straordinaria manutenzione privato o condominiale,
ristrutturazioni e migliorie edilizie, nonché le spese notarili
e le imposte Iva o di registro sostenute in fase di acquisto.
Qualora la vendita avvenga entro 5 anni dall'acquisto, il
venditore dovrà dichiarare come reddito la differenza tra
la vendita effettuata e l'acquisto precedente, poiché in questo
caso la legge considera l'atto di compravendita un'operazione
di speculazione. Non sono considerate operazioni speculative
e, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito, le
plusvalenze realizzate dalla vendita, entro i cinque anni,
di immobili acquisiti per successione o donazione- di unità
immobiliari che, per la maggior parte del periodo intercorso
tra l'acquisto o la costruzione e la vendita, sono state adibite
ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
Il prezzo da dichiarare nel rogito è quello reale dell'acquisto
e, comunque, non inferiore al valore della rendita catastale
moltiplicata per 100 per le abitazioni (classificate nelle
categorie catastali da A/1 a A/9), per 50 per gli uffici e
gli studi professionali (cat. A/10) e per 3,4 per i negozi
(cat. C/1).
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