Geom. Pietro Mattesi Link  
 
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Il venditore di un immobile paga l'INVIM, avvero l'imposta sull'incremento di valore degli immobili. Si tratta di un'imposta formalmente soppresso in quanto sostituita dall'ICI a partire dal 1 gennaio 1993.

Non paga dunque questa imposta chi ha ricevuto o acquistato un'abitazione dopo questa data, mentre continuerà a pagarla, fino al 1 gennaio 2003, chi vende un'abitazione che ha ricevuto o acquistato prima del 1 gennaio 1993.

In base a quanto sopra sarà ininfluente il valore dichiarato nell'atto notarile.

L'INVIM va pagata al momento dei rogito ed è calcolata sulla base della differenza di valore tra prezzo d'acquisto e valore fiscale al 31/12/92 oltre che sulla base del periodo di possesso.

Se l'acquirente ha diritto agli sconti per la prima casa, l'aliquota INVIM viene ridotta del 50%. Dall'imposta INVIM è possibile dedurre le spese documentate già sostenute dal venditore per straordinaria manutenzione privato o condominiale, ristrutturazioni e migliorie edilizie, nonché le spese notarili e le imposte Iva o di registro sostenute in fase di acquisto.

Qualora la vendita avvenga entro 5 anni dall'acquisto, il venditore dovrà dichiarare come reddito la differenza tra la vendita effettuata e l'acquisto precedente, poiché in questo caso la legge considera l'atto di compravendita un'operazione di speculazione. Non sono considerate operazioni speculative e, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito, le plusvalenze realizzate dalla vendita, entro i cinque anni, di immobili acquisiti per successione o donazione- di unità immobiliari che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la vendita, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Il prezzo da dichiarare nel rogito è quello reale dell'acquisto e, comunque, non inferiore al valore della rendita catastale moltiplicata per 100 per le abitazioni (classificate nelle categorie catastali da A/1 a A/9), per 50 per gli uffici e gli studi professionali (cat. A/10) e per 3,4 per i negozi (cat. C/1).